Danno per inadeguata manutenzione del manto stradale

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Risarcimento del danno

A seguito di un sinistro auto provocato dalla inadeguata manutenzione del manto stradale, Anas S.p.a. veniva citata a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo per sentirla condannare al risarcimento di ogni danno subito dal veicolo dell’attore. Infatti, in precedenza l’Anas aveva negato il risarcimento del pregiudizio lamentato dal danneggiato, nonostante le giuste richieste avanzate da quest’ultimo in via stragiudiziale fossero suffragate anche dal verbale delle Autorità intervenute sul luogo dell’incidente, il quale confermava la cattiva manutenzione e condizione d’uso della strada, che presentava buche di media profondità sulla corsia di marcia, peraltro non segnalate.
La convenuta era quindi chiamata a rispondere del danno a titolo di custode della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Il Giudice di Pace di Arezzo accoglieva la domanda proposta, riconoscendo la responsabilità di Anas S.p.a. per i danni determinati dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c., e condannandola al risarcimento di tutti i pregiudizi riportati dal veicolo dell’istante, nonché al rimborso di quanto speso per l’utilizzo di un veicolo sostitutivo, per l’acquisto di catene da neve (essendosi il sinistro verificato in inverno) e, infine, di una somma in via equitativa per il c.d. fermo tecnico.



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