Danno derivante da mancata esecuzione di ordine telefonico in materia finanziaria

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Diritto bancario e finanziario

Un correntista di una Banca decideva di acquistare azioni di un titolo ad alto rischio, avvalendosi del call center a ciò deputato del medesimo istituto di credito. Tuttavia, mentre il cliente specificava di voler acquistare tante azioni fino a concorrenza di un determinato importo complessivo, l’operatore confondeva l’importo complessivo dichiarato con la quantità delle azioni da acquistare. In tal modo, venivano acquistate azioni per una somma totale alquanto superiore a quella che il cliente della Banca aveva dichiarato di voler spendere. Non solo: l’istituto di credito impediva al correntista di rivendere immediatamente le azioni acquistate in eccesso, causandogli, così, un grave danno economico essendo il titolo in perdita.
Lo Studio, ricevuto il mandato di agire contro la Banca per il risarcimento del danno, rilevava, altresì, che nella fattispecie il cliente non aveva ricevuto nessuna informazione – obbligatoria secondo le disposizioni normative in materia – circa l’elevato profilo di rischio dell’acquisto, né circa la non adeguatezza dell’operazione in rapporto alla classificazione del cliente (“cliente al dettaglio”) ed alla tolleranza al rischio (“media”), dati, questi ultimi, riportati nel modulo predisposto dalla Banca e sottoscritto dal cliente.
Nelle more della causa pendente le parti addivenivano ad un accordo transattivo, particolarmente satisfattivo per il correntista che riusciva ad ottenere un congruo risarcimento del pregiudizio subito.

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Diritto Bancario