IL SEQUESTRO CONSERVATIVO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ SEMPLICE

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Con ricorso ex art. 2270 c.c. e 671 c.p.c. il creditore particolare dei soci di una società semplice conveniva in giudizio questi ultimi per ottenere il sequestro conservativo delle quote loro spettanti in relazione alla liquidazione della loro partecipazione sociale, pari al 50% ciascuno.

Il ricorrente poneva a fondamento della propria richiesta un titolo esecutivo di formazione giudiziale – decreto ingiuntivo non opposto e quindi passato in giudicato – e sosteneva che, alla concessione dell’invocata misura cautelare conservativa, non si opponeva il carattere personalistico della partecipazione societaria nella società di persone.

Lo Studio Caglia&Parteners si costituiva per conto dei soci resistenti deducendo l’inesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del richiesto sequestro. In particolare, deduceva l’inammissibilità di un sequestro conservativo da parte di un soggetto già in possesso di un titolo esecutivo passato in giudicato e, pertanto, non ravvisava la strumentalità necessaria tra l’invocata misura cautelare e la successiva causa di merito. Oltretutto, lo Studio faceva presente che costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non ritenesse suscettibili di essere sottoposte a sequestro conservativo le quote di una società semplice, ciò comportando una modifica coattiva del rapporto sociale dovuta alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio esecutato, in contrasto con il principio dell’intuitus personae che caratterizza le partecipazioni a società di persone.

Il Giudice riteneva condivisibili le argomentazioni dello Studio Caglia&Partners e rigettava il ricorso proposto dal creditore particolare condannandolo alle spese.

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Diritto Commerciale